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2026/1/Diritto societario/Cash pooling nel diritto svizzero
Massimiliano Maestretti, Lorenza Ferro, Brian May, Priscilla Zanetti (2026) Cash pooling nel diritto svizzero. Novità giuridiche (1) pp. 29-40
Diritto societario
1/2026

Cash pooling nel diritto svizzero

Profili civilistici, societari, economici e regolamentari (cenni) di un sistema di tesoreria accentrata

Massimiliano Maestretti
Massimiliano Maestretti

Avvocato, Partner Studio Legale Kellerhals Carrard Lugano

Lorenza Ferro
Lorenza Ferro

Avvocato, Partner Studio Legale Kellerhals Carrard Lugano

Brian May
Brian May

Avvocato, Associate Studio Legale Kellerhals Carrard Lugano

Priscilla Zanetti
Priscilla Zanetti

Avvocato, Associate Studio Legale Kellerhals Carrard Lugano

Il cash pooling, se correttamente strutturato, costituisce un prezioso strumento di ottimizzazione finanziaria per i gruppi societari.

In assenza, tuttavia, di una disciplina specifica, la sua implementazione deve avvenire nell’alveo dei principi generali civilistici, societari e regolamentari e sotto l’attenta supervisione degli organi competenti, così da prevenire abusi e minimizzare i rischi legali connessi a questa forma avanzata di gestione finanziaria centralizzata.

La sua legittimità, in particolare, dipende dal rigoroso rispetto di alcune coordinate fondamentali dell’ordinamento svizzero: (i) una corretta qualificazione contrattuale dei flussi di tesoreria (in primis quale mutuo, con eventuale integrazione di elementi di conto corrente); (ii) l’osservanza effettiva del principio di arm’s length per i prestiti upstream e cross-stream oppure, in alternativa, il rispetto dei principi societari a tutela della corretta distribuzione di utili e del divieto di rimborso di capitale; (iii) la salvaguardia dell’autonomia patrimoniale di ciascuna società mediante adeguati limiti interni, sistemi di reporting e clausole di uscita dal pool; (iv) la costante verifica della compatibilità del meccanismo con la normativa bancaria e antiriciclaggio; e (v) la predisposizione di clausole che consentano la pronta sospensione del pool all’avvicinarsi dello stato di crisi di una partecipante, così da evitare revocatorie e responsabilità concorsuali.

Solo un’impostazione contrattuale e organizzativa rispettosa di tali principi consente infatti di coniugare l’efficienza economica dello strumento con l’esigenza di protezione dell’autonomia e del capitale sociale, di tutela dei creditori e della stabilità del sistema.

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