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2025/2/Diritto finanziario/Retrocessioni e strumenti finanziari propri
Fabio Sabino (2025) Retrocessioni e strumenti finanziari propri. Novità giuridiche (2) pp. 39-50
Diritto finanziario
2/2025

Retrocessioni e strumenti finanziari propri

Conflitti d’interesse e compliance nella prassi degli intermediari finanziari svizzeri

Fabio Sabino
Fabio Sabino

Avvocato, LL.M. Banking & Finance
Fondatore Iuris Pro Sagl

La regolamentazione svizzera consente agli intermediari finanziari di percepire retrocessioni e di collocare ai clienti strumenti propri, purché siano rispettati obblighi di informazione, trasparenza e rendiconto. Il presente articolo esamina le condizioni per poter trattenere retrocessioni e consigliare o acquistare strumenti propri – in particolare i sempre più diffusi certificati gestiti attivamente (AMC) – alla luce della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) e dalla relativa Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), nonché dalla giurisprudenza del Tribunale federale sul mandato (artt. 394 ss. CO) e la nuova Circolare FINMA 2025/2 “Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/OSerFi” (Circ. FINMA 2025/2).

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