Retrocessioni e strumenti finanziari propri
Conflitti d’interesse e compliance nella prassi degli intermediari finanziari svizzeri
Avvocato, LL.M. Banking & Finance
Fondatore Iuris Pro Sagl
La regolamentazione svizzera consente agli intermediari finanziari di percepire retrocessioni e di collocare ai clienti strumenti propri, purché siano rispettati obblighi di informazione, trasparenza e rendiconto. Il presente articolo esamina le condizioni per poter trattenere retrocessioni e consigliare o acquistare strumenti propri – in particolare i sempre più diffusi certificati gestiti attivamente (AMC) – alla luce della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) e dalla relativa Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), nonché dalla giurisprudenza del Tribunale federale sul mandato (artt. 394 ss. CO) e la nuova Circolare FINMA 2025/2 “Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/OSerFi” (Circ. FINMA 2025/2).
- Introduzione
- Quadro normativo di riferimento
- Retrocessioni
- Vendita di strumenti finanziari propri
- Conclusione