La dottrina del Field of Play: Pilastro della lex sportiva o ragione d'incertezza giuridica?
Applicazione pratica dell'autolimitazione decisionale del Tribunale Arbitrale dello Sport nelle scelte di campo
MLaw
Junior Associate, Bär & Karrer
Avvocato
Associate, Bär & Karrer
Il diritto sportivo trova la propria ragione d'essere nell'autonomia delle associazioni, che, sotto il diritto svizzero, permette agli organismi internazionali, continentali e nazionali del mondo dello sport di organizzarsi godendo di un'ampia libertà, particolarmente per quel che concerne la regolamentazione interna, e l'applicazione arbitrale della stessa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport quale organo risolutivo per le controversie internazionali di diritto sportivo (in presenza di un patto o di una clausola d'arbitrato) possiede di principio un (ampio) potere di revisione de novo delle decisioni sottoposte alla sua giurisdizione. Esso ha, tuttavia, sviluppato autonomamente in maniera giurisprudenziale un meccanismo di autolimitazione, che preclude il riesame delle decisioni prese sul campo dagli arbitri e dai direttori di gara in applicazione dei regolamenti sportivi. La cosiddetta Field of Play Doctrine è il punto focale di questo articolo, che mira ad illustrare in quale contesto essa si inserisca, in cosa consista, quale sia la ratio, e in particolar modo quali siano le sue eccezioni.