Diritti e doveri di informazione dei membri del Consiglio di amministrazione
Verso una governance informata: diritti, doveri e prospettive per il Consiglio di amministrazione
Avvocato, Partner Studio Legale Kellerhals Carrard Lugano
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Avvocato, Associate Studio Legale Kellerhals Carrard Lugano
I diritti di informazione dei membri del Consiglio di amministrazione (CdA) rappresentano un pilastro fondamentale della governance aziendale. L’accesso a informazioni tempestive e accurate consente agli amministratori di adempiere alle proprie responsabilità in materia di gestione, vigilanza e controllo. Questo articolo esplora in dettaglio i diritti e i doveri degli amministratori in relazione all’art. 715a del Codice delle obbligazioni, evidenziando il quadro normativo, i soggetti interessati e le modalità di esercizio di tali diritti. L’articolo analizza i principali aspetti pratici, tra cui il diritto di ottenere ragguagli, il dovere di fornire informazioni e il diritto di consultare libri e atti societari. Si approfondiscono, inoltre, le limitazioni e le estensioni dei diritti di informazione, il ruolo cruciale del presidente del CdA, le responsabilità derivanti da informazioni inadeguate e le dinamiche informative nei gruppi societari. Concludendo, il contributo sottolinea come il rispetto dei diritti di informazione sia essenziale per una governance trasparente e responsabile, offrendo agli amministratori strumenti efficaci per esercitare le proprie funzioni e garantire la sostenibilità aziendale nel rispetto del quadro giuridico svizzero.
- Introduzione
- Quadro normativo
- Soggetti interessati dai diritti e dai doveri in ambito di informazione
- Oggetto delle informazioni (ragguagli)
- Dovere di fornire e diritto di ottenere ragguagli
- Diritto a consultare libri e atti (cpv. 4)
- Ruolo del Presidente del CdA e l’intervento del CdA in forma collegiale (cpv. 5)
- Estensione e limitazione dei diritti di informazione
- Responsabilità dei membri del CdA per informazione non adeguata
- Diritti di informazione all’interno dei gruppi di società (cenni)
- Conclusione