Il diritto svizzero delle fondazioni in vigore dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2024
Le recenti novità legislative riferite alle fondazioni di diritto svizzero
Avvocato e notaio, LL.M.
Socio Studio legale e notarile COLLEGAL
MLaw
A seguito dell’iniziativa parlamentare proposta dall’on. Werner Luginbühl nel 2014, il diritto delle fondazioni ha subito delle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2024, riferite alla possibilità di modificare sia il fine sia l’organizzazione della fondazione a condizioni facilitate per rapporto al diritto previgente. Lo scopo è rendere più flessibile la fondazione, anche se ulteriori modifiche legislative, soprattutto relative agli aspetti fiscali, non hanno trovato il consenso necessario nemmeno per essere proposte dal Consiglio federale alle Camere federali. Sono inoltre comunque stati introdotti nuovi criteri per ricorrere all’Autorità di vigilanza contro atti od omissioni degli organi della fondazione, criteri che tuttavia non hanno necessariamente fatto più chiarezza rispetto alla situazione preesistente. Le fondazioni – malgrado le modifiche attuate dal legislatore - mantengono comunque un’importanza centrale nel mondo economico svizzero, e la tendenza sembra essere volta alla costante crescita, tendenza che potrebbe essere rafforzata dall’abbandono del progetto di introduzione di un trust di diritto svizzero. I trusts al pari delle fondazioni sono spesso utilizzati sia per perseguire scopi ideali, sia per sostenere nel tempo una cerchia ristretta di beneficiari, attività quest’ultima non permessa ad una fondazione di famiglia di diritto svizzero. Su quest’ultimo aspetto, a seguito di una mozione presentata dall’on. Thierry Burkart, il Consiglio Federale dovrà tuttavia presentare alle Camere un progetto di modifica dell’art. 335 CC volto all’abolizione dei fedecommessi di famiglia.
- Introduzione
- Le modifiche del 2023 e del 2024
- Il rischio di insolvenza ed eccedenza di debiti (art. 84a CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2023)
- La pubblicità delle retribuzioni (art. 84b CC entrato in vigore il 1° gennaio 2023)
- C.La legittimazione a ricorrere all’Autorità di vigilanza (art. 84 cpv. 3 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2024)
- D.La riserva del fondatore (art. 86a cpv. 1 CC entrato in vigore il 1° gennaio 2024)
- E. Le modifiche accessorie dell’atto di fondazione (art. 86b CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2024)
- F. Le esigenze di forma riguardo alle modifiche (art. 86c CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2024)
- Commento generale